Il Decreto Rilancio, la manovra per la ripartenza del Paese, contiene il promesso Ecobonus al 110% che prevede detrazioni per specifici lavori di ristrutturazione.
L’Ecobonus 110% è la possibilità di effettuare lavori per migliorare l’efficienza energetica del proprio immobile recuperando in cinque anni, come credito d’imposta, il 110% della spesa sostenuta fino a un massimo di 90.000 euro. I lavori devono riguardare condomini o case indipendenti (non in costruzione) come prima abitazione. Potranno usufruirne solo le persone fisiche (quindi non hanno diritto al bonus attività commerciali, negozi, laboratori...), i condomini, gli Istituti autonomi case popolari (IACP) e le cooperative di abitazione a proprietà indivisa.
Cosa vuol dire?
Il proprietario di un appartamento in condominio che vuole ristrutturare il suo appartamento non ha diritto al bonus. Per avere diritto al bonus deve essere ristrutturato l’intero condominio.
Il proprietario di una villetta unifamiliare ha diritto al bonus.
Per quanto riguarda la seconda casa, il proprietario ha diritto al bonus solo se fa parte di un condominio che viene ristrutturato interamente.
Il proprietario di un locale che risulti essere un’attività commerciale, un negozio o altro non ha diritto al bonus. Per avere diritto al super bonus 110% è necessario che i lavori apportino un miglioramento di almeno 2 classi energetiche o che tale miglioramento rappresenti il massimo tecnicamente raggiungibile.
I lavori ammessi sono tutti quelli già previsti dal precedente ecobonus, inclusa LA SOSTITUZIONE DI FINESTRE COMPRENSIVE DI INFISSI.