Ecco cosa dice il decreto Salva Casa

Recuperare i sottotetti continua a rappresentare una delle soluzioni più efficaci per aumentare la superficie abitabile senza consumare nuovo suolo. Il Decreto Salva Casa ha reso più semplice trasformare un sottotetto in mansarda abitabile, riducendo alcuni requisiti minimi e ampliando le possibilità di intervento.

Sottotetto e mansarda sono la stessa cosa?

Dal punto di vista urbanistico assolutamente no. Il sottotetto è uno spazio tecnico o accessorio, non abitabile, destinato a funzioni di servizio o di isolamento. La mansarda, invece, è un vano abitabile a tutti gli effetti, dotato di requisiti igienico-sanitari (altezze minime, aerazione, illuminazione) che ne consentono l’utilizzo residenziale.

Trasformare un sottotetto in mansarda comporta cambiare la destinazione d’uso, aumentare la superficie abitabile e a volte la volumetria urbanistica. È un intervento edilizio rilevante e realizzarlo senza il titolo abilitativo corretto significa commettere abuso edilizio.

ECCO LE PRINCIPALI INDICAZIONI DEL DECRETO SALVA CASA

DOPPIA CONFORMITÀ
in caso di parziali difformità (come trasformazioni con piccole variazioni di volume o altezze), è necessario che l’opera sia conforme alle regole edilizie al momento della realizzazione e ora a quelle urbanistiche.

NORMATIVE REGIONALI
abbassate le soglie per l’abitabilità: l’altezza minima è scesa a 2,40 mt (prima era 2,70 mt) e la superficie minima per un monolocale a 20 mq.

VOLUMI LEGITTIMI
la sanatoria presuppone che il sottotetto esistesse già legittimamente (non è possibile sanare aumenti di volumetria non previsti).

DISTANZE IN DEROGA
agevolato il recupero anche derogando alle distanze tra edifici e, in alcuni casi, alle distanze dai confini, purché ci sia conformità con le norme del tempo di realizzazione e a patto di non modificare la sagoma e non superare l’altezza massima dell’edificio originale.

TOLLERANZE COSTRUTTIVE
ampliate le tolleranze ammesse per gli immobili già realizzati entro il 24 maggio 2024 con la previsione di percentuali più elevate del precedente 2% e proporzionate alla dimensione dell’immobile.

LA SCIA IN SANATORIA

È necessaria la nomina di un tecnico (architetto, ingegnere, geometra) che asseveri la conformità dell’opera e presenti la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) in sanatoria al Comune per attestare che l’abuso (se “lieve”) rispetta le regole. Se il Comune non risponde entro 30/45 giorni dalla presentazione della domanda completa (a seguito di modifiche 2025/2026), la pratica si intende approvata.


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